UNIONE CORVO-ELUTERIO
Ficarazzi -Casteldaccia



TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI


ART.1- OGGETTO

1) Il Presente Statuto stabilisce, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente locale autonomo, Unione, composta dai Comuni di Ficarazzi e Casteldaccia.
2) L'Unione di Comuni disciplinata dal presente statuto, in seguito chiamata Unione, è denominata “Unione Corvo Eleuterio”; il suo territorio coincide. con l’intero territorio dei comuni che la costituiscono.
3) La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni contermini con apposita deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d'ingresso, approvata dall'assemblea dell’Unione e previo parere obbligatorio e vincolante dei Consigli Comunali aderenti a maggioranza assoluta dei componenti assegnati

ART.2- OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1) E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la. costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuita mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2) L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l’ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.
3)  Sono obiettivi dell’Unione:
a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l’equilibrato assetto dél territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità.
b) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico finanziarie umane e strumentali, esercitando in forma unificata;
c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse.
d) Ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.
e) Definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini dì efficienza, efficacia ed economicità.
f) Favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona•
g) Rapportarti con gli Enti sovra comunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

ART. 3 - DURATA

1) L’Unione ha una durata di nove anni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo. Alla scadenza si rinnoverà tacitamente salvo diversa determinazione dei Consigli Comunali degli Enti da adottarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 4 - RECESSO E SCIOGLIMENTO

1) Ogni Comune dell'Unione può recedere anche unilateralmente non prima di tre anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, con deliberazione Consiliare adottata a maggioranza assoluta dei•2/3 dei Consiglieri assegnati. Gli effetti del recesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione del recesso, che comunque deve avvenire entro il 30 giugno.
2) Il recesso della metà più uno dei Comuni aderenti all'Unione determina lo scioglimento della stessa.
3) In caso di scioglimento dell’Unione il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.
4) Nei casi di cui ai commi precedenti il personale dipendente funzionalmente assegnato all'Unione da parte dei Comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica di questi.

ART.5 - SEDE

1) L'Unione ha la propria sede presso il Comune di Ficarazzi.
2) I suoi organi e i suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purché compresi nell’ambito del territorio dell'Unione.
3) Presso la sede dell'Unione, è individuato apposito spazio, aperto al pubblico da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi

ART. 6 - OGGETTO


1) L'unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2, le funzioni e le competenze relative alla programmazione e gestione delle attività ed iniziative di interesse intercomunale.
2) E altresì conferito all’Unione l'esercizio delle seguenti funzioni/servizi e relative competenze di interesse comunale:
a) Formazione professionale
b) Partecipazione a fiere, congressi, manifestazioni per promuovere l'Unione
c) Fondi europei e politiche comunitaria
d) Programmazione e gestione di iniziative sovra comunali sportive, culturali e turistiche
e) Protezione civile
f) Affari legali
g) Ammodernamento, manutenzione e realizzazione della rete viaria anche in penetrazione agricola (Interpoderale)
h) Portale e rete civica
i) Servizi di telefonia fissa mobile e servizi elettrici
j) Polizia Municipale
k) Canile Municipale

3) Le funzioni suddette dovranno essere svolte privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell’ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.
4) All’Unione possono essere attribuiti servizi e funzioni con apposita deliberazione dei Consigli Comunali, modificativa del presente Statuto.
5) L'attivazione delle competenze di cui al presente articolo verrà deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Unione fermo restando la competenza dell’Assemblea in ordine alla approvazione del bilancio di previsione e delle linee programmatiche di mandato di cui al successivo art. 11.
6) Le Giunte comunali potranno, per particolari competenze, chiaramente indicare tempi e modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie necessarie allo scopo ed indicare eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia delle comunità delle prestazioni dei servizi.
7) A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione esercita tutte le funzioni, le relative competenze e gestisce le risorse assegnate.


TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 7 - ORGANI

1) Sono organi dell'Unione:
a) il Presidente
b) il Consiglio Direttivo
c) l’Assemblea


ART.8 - ASSEMBLEA
1) Ciascun comune è rappresentato nell'Assemblea nella maniera seguente:
Comune di Ficarazzi n. 3 consiglieri di cui uno in rappresentanza della minoranza
Comune di Casteldaccia n. 3 consiglieri di cui uno in rappresentanza della minoranza

I rappresentanti sono nominati dal Sindaco previa designazione dei rispettivi Consigli Comunali in Conferenza dei Capigruppo
La designazione deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di costituzione dell’Unione e, successivamente, entro 45 giorni dalla data di insediamento degli organi o dalla data di ammissione del nuovo Ente all'Unione.

2) I componenti dell’Assemblea restano in carica normalmente sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all’assunzione della carica da parte dei nuovi componenti.
3) L’assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qual volta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni aderenti.
4) Analogamente si procede all’integrazione dell’Assemblea in caso di uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica.
5) La presidenza dell’assemblea è attribuita ad uno dei componenti, eletto, con maggioranza semplice, mediante votazione a scrutinio palese. Con le stesse modalità viene eletto un vice Presedente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
6) La prima riunione dell'Assemblea viene convocata dal Sindaco del Comune sede dall’Unione per la sola costituzione della stessa, successivamente dal Presidente uscente.
7) II Presidente dell'Assemblea dura in carica ventiquattro mesi
8) La Presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo non possono essere assunte contemporaneamente da componenti-rappresentanti di uno stesso Comune aderente all'Unione.

ART 9 - COMPETENZE

1) L'Assemblea dell'Unione è espressione dei comuni che la costituiscono e pertanto ne è appositamente regolamentate.
2) Nell'esercizio delle sue funzioni l'Assemblea può avvalersi di commissioni appositamente regolamentare.
3) Rientrano nelle competenze dell’Assemblea l'adozione di tutti quegli atti riservati, dalla legislazione regionale, al Consiglio Comunale.

ART. 10 - SESSIONE E CONVOCAZIONE

1) L'attività dell'Assemblea si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2) Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. ln caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4) La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l’Assemblea; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.
5) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente, anche tramite fax, nel domicilio eletto nel territorio del comune.
6) L'integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al camma precedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni che costituiscono l’Unione per la sua affissione nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.
8) Le sedute dell'Assemblea di regola sono pubblicate e le votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
9) L’Assemblea è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti.
10) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge prevede una maggioranza diversa.
11) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applica la legislazione regionale in materia.

ART. 11 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1) Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Presidente, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo che avrà cadenza triennale;
2) Ciascun consigliere componente l' Assemblea ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, preponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento dell'Assemblea.
3) Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta all'Assemblea il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea; previo esame del grado di realizzazione delle linee programmatiche e degli interventi previsti.

ART.12 - COMPONENTI L’ASSEMBLEA

1) Lo status dei componenti dell'Assemblea è quello previsto dalla legislazione regionale per i consiglieri comunali.
2) Se un componente non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea. A tale riguardo il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata provvede per iscritto a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
3) Il consigliere ha facoltà di far valere lo cause giustificative delle assenze, nonché a fornire ali'Assemblea eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20. decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, l’Assemblea esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

ART.13 - DIRITTI E DOVERI

1) l consiglieri hanno. diritti di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati da apposito regolamento.
3) I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti indipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essi nei limiti e con le forme stabilite dall'apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4) l Consiglieri si- riuniscono in locali idonei all’'interno della sede dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'Ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.

ART.14 - PRESIDENTE

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione; l'elezione avviene a scrutinio palese e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2) In sede di prima applicazione la Presidenza è attribuita al Sindaco del Comune in cui ha sede l'Unione.
3) Qualora nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto la maggioranza relativa; in caso di parità il più giovane d'età
4) Il Presidente dura in carica ventiquattro mesi e deve essere assicurata la rotazione tra i Comuni aderenti.
5) Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio direttivo ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
6) Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti il Consiglio direttivo nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
7) Il Presidente le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione, nonché esercita le competenze riconosciute al Sindaco dal D.lgs 267/2000 e dalla normativa regionale in materia, purché compatibili con il presente Statuto e con le tipologie di servizi assolti dall'Unione.
8) Il Presidente può affidare ai singoli componenti il Consiglio direttivo il compito di sovraintendere ad un particolare settore dell’Amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull’esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
9) Lo status economico del Presidente è quello previsto dalla legislazione regionale per i1 Sindaco.

ART.15 - VICEPRESIDENTÉ

1) Il vicepresidente nominato dal Presidente, è il componente del Consiglio direttivo che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2) In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del Presidente sono assunte dal componente più anziano d’età.
3) Lo status del vicepresidente è quello previsto dalla legislazione regionale per il vice sindaco.

ART.16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo, è organo di impulso e dì indirizzo, collabora con il Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2) Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea. In particolare esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3) Riferisce annualmente all'Assemblea sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.
4) Il Consiglio direttivo compie gli atti di amministrazione che non sono riservati, dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, all’Assemblea e che non rientrano nelle competenze del Presidente, del Segretario e dei responsabili dei servizi.
5) Il Presidente può affidare ai singoli Componenti del Consiglio Direttivo il compito di sovrintendere ad un particolare settore dì amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
6) Rientra nelle competenza del Consiglio Direttivo l'adozione di tutti quegli atti ad esso riservati dal presente Statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli riservati dalla legislazione nazionale e regionale alla Giunta Municipale.

ART.17 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti e da un Assessore delegato per ciascun Comune, purché componente della Giunta del Comune di appartenenza e si costituisce autonomamente dopo la costituzione dell'Assemblea.
2) Lo status dei componenti del Consiglio direttivo è quello previsto dalla legislazione regionale per gli Assessori.

ART.18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
2) Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.
3) Le sedute non sono pubbliche.
4) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le adunanze e le de1iberazioni del Consiglio direttivo si applica la legislazione regionale in materia

 

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITII DEI CITTADINI


ART. 19 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1) L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell’'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2) La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

ART. 20 - ACCESSO AGLI ATTI

1) Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2) Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.
3) La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenite con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento. Che stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.


ART. 21 - DIRITTO DI INFORMAZIONE


1) Tutti gli atti deliberativi dell'Amministrazione. sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2) La pubblicazione avviene, di norma. mediante affissione all'Albo Pretorio.

ART. 22 - ISTANZE

1) Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2) La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 20 giorni dall'interrogazione.

ART. 23-DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1) Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi con le modalità di cui all’apposito regolamento.


ART. 24 - RAPPORTI CON I COMUNI COMPONENTI L'UNIONE


1) L'Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.
2) Per argomenti di particolare rilievo, di competenza dell'Assemblea, possono essere richiesti pareri ai singoli Consigli Comunali.

ART. 25 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI


1) L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.


ART. 26 - OBIETTIVI DELL'ATTMTA' AMMINISTRATIVA E DELLA GESTIONE

1) L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

 

TITOLO IV  ORGANIZZAZIONE


ART. 27 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1) Gli organi dell’unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all’efficienza nell'uso delle risorse.
2) L'azione amministrativa deve tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei Servizi e delle prestazioni, alla rapidità e dalla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell’area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
3) A tal fine l’Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività secondo metodi che ne consentono l'accesso anche tramite terminali posti presso uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
4) Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali. Il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.
5) Nello spirito di concreta collaborazione fra Enti, l'Unione:
• Ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
• Indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura modi e strumenti in esecuzione dell’attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni


ART. 28  ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1) L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale dì quelli dei Comuni partecipanti.
2) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità dì gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.
3) L’Unione disciplina con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo attribuito all'Assemblea, al Presidente e al Consiglio Direttivo e funzione di gestione attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

ART. 29 - UFFICI E PERSONALE

1) La dotazione organica dell’Unìone può essere costituita da:
a. personale proprio
b. personale comandato dai Comuni
c. personale convenzionato con i Comuni
d.  personale con incarico occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa
2) I criteri della logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità l'economicità e l'innovazione.
3) Per una moderna e funzionale organizzazione l’Amministrazione adatta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e 1a gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l’automazione negli uffici e servizi.
4) L'Unione si avvale prioritariamente dell’opera del personale dei singoli comuni aderenti; nel caso in specie possono essere utilizzate le misure di cui al comma l -lettere b), c), d) anche in combinato.
5) Può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale proprio solo previo accordo dì programma adottato dall’Unione e dai singoli Comuni aderenti, che disciplini i termini con i quali tale personale in caso di scioglimento, transiterà ai comuni.
6) L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell’Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.


ART. 30 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1) Al personale dell'Unione, in quanto compatibile, si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

ART. 31 - DIRETTORE GENERALE

1) La direzione dell'organizzazione burocratica dell’Unione spetta ad un direttore.
2) Il Direttore è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale con funzione di direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del Presidente.
3) IL Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Unione; secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza.
4) Il Direttore opera secondo criteri stabiliti dal regolamento relativo all’organizzazione degli uffici e dei servizi e risponde direttamente dei risultati conseguiti.
5) Al direttore compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.
6) La nomina del Direttore generale è disposta mediante selezione pubblica con contratto a tempo determinato di diritto privato, rinnovabile con provvedimento del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. La durata dell’incarico non può eccedere tre anni, salvo proroghe.
7) Può essere nominato Direttore Generale chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza Italiana;
b) possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico o economico;
c) esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale o nella funzione di Segretario Comunale o nell'area direttiva presso pubblica amministrazione o enti di diritto pubblico o come quadro in aziende pubbliche e private, ovvero cinque anni di comprovato esercizio professionale con relativa iscrizione all'albo, ove richiesta. dai rispettivi ordinamenti.
8) Il provvedimento di nomina acquista efficacia dopo la pubblicazione all’albo pretorio e la sottoscrizione del contratto di lavoro.
9) Il contratto fissa il trattamento economico, assumendo come tetto massimo quello stabilito per i Segretari Comunali dal contratto collettivo di lavoro di comparto, in relazione alla complessiva popolazione residente nei Comuni dell’Unione.
10) Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore, sentito il consiglio direttivo, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell’Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell'esercizio dei compiti assegnati.
11) Il Presidente, in attuazione di quanto disposto al comma precedente e sentito il Consiglio Direttivo; può conferire detto incarico al Segretarie dell’Unione con compenso da determinarsi con provvedimento dello stesso Consiglio Direttivo

ART. 32 - SEGRETARIO DELL'UNIONE

1) Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente dell’Unione fra i segretari Comunali per una durata pari a quella del Presidente e può essere riconfermato; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono temporaneamente assunte da un Vice segretario dell'Unione.
2) Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico. amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3) Il Segretario inoltre:
• partecipa con funzioni consultive, referenti ed d'assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e ne cura la verbalizzazione;
• può erogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell'ente;
• esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente dell'Unione.
4) Lo stato giudico del segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 33 - IL VICESEGRETARIO

1) L'Unione può avere un vicesegretario nominato dal Presidente dell’Unione tra i dipendenti dell’Unione.
2) Il vicesegretario coadiuva il Segretario dell'Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza assenza o impedimento.
3) La nomina a vicesegretario richiede il possesso del titolo di studio necessario ad accedere alla camera di Segretario Comunale.


ART. 34 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1) I responsabili dei servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2) Essi provvedono agli atti di gestione dell’ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell’Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli ufficio e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio direttivo attraverso il segretario, o il Direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato ed del risultato raggiunto.

ART. 35 - COLLABORAZIONI ESTERNE


1) Il regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati. ed con convenzioni a termine.
2) Le norme regolamentali per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.


TITOLO V FINANZA E CONTABILITA


ART. 36 - ATTIVITA' FINANZIARIA

1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2) L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo dell’imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.
3) La Finanza locale dell'Unione è costituita da:
• contributi erogati dallo Stato;
• contributi erogati dalla Regione;..
• trasferimenti operati dai Comuni componenti sulla base del costo sostenuto nell'anno precedente e comunque non superiore all'importo risultante dall’ultimo consuntivo approvato relativo alla funzione/servizio trasferito all’Unione; nel caso in specie il trasferimento si intende al netto di eventuali tasse, imposte e tariffe la cui riscossione è eventualmente trasferita all'Unione; nei casi di stanziamenti previsti per legge il trasferimento non può essere inferiore alla riserva prevista; in alternativa il sistema dei trasferimenti operati dai Comuni componenti può avvenire sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente o sulla base di parametri ritenuti congrui dal Consiglio Direttivo approvati alla unanimità;
 tasse e diritti per servizi pubblici;
 risorse per investimenti
 altre entrate.


ART. 37 - RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE

1) L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall’Unione stessa.
2) Il contributo annuale al bilancio dell’Unione a carico dei comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate dell'Unione.
3) Le prescrizioni di cui ai punti l) e 2) possono essere perseguite anche attraverso il trasferimento dell'ammontare complessivo delle spese al lordo della somma di tutte le entrate dell'Unione consentendo al contempo che le somme di cui al comma 1) continuano ad essere introitate dai singoli comuni.
4) E' fatto obbligo all'Unione di comunicare entro il 31 ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei Comuni, per consentir in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

ART. 38 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1) L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2) L'attività economica-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
3) Le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

ART. 39 - CONTROLLO ECONOMICO

1) Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie dì analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.


ART. 40 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1) La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e legislazione regionale in materia.

ART. 41 - SERVIZIO DI TESORERIA
Il servizio di Tesoreria dell'ente, in sede di prima applicazione, è svolto dal Tesoriere del Comune ove ha sede l'Unione.

L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
a. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico ed dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 5 giorni;
c. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti di stanziamento di bilancio e dei fondo di cassa disponibili;
d. il pagamento, anche in mancanza di relativi mandati, delle rate di ammortamento, di mutui, dei contributi previdenziali, e dalle altre somme stabilite dalla legge.
Il rapporto con il tesoriere sono regolate dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.


TITOLO VI NORME TRANSITORIE


ART 44 - COSTITUZIONE

1) L'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2)  Fin quando l'Unione non si dota di propri regolamenti, si dovranno osservare le norme regolamentari in cui ha sede l’Unione;
3) Le spese di prima costituzione sono sostenute dal Comune in cui ha sede l'Unione e successivamente rimborsate dall'Unione;
4) Le funzioni/servizi di cui all'art. 6 del presente Statuto continueranno ad essere gestite direttamente dagli Enti aderenti all’Unione sino a quando l’Unione stessa non avrà, con appositi provvedimenti, avviato ufficialmente la gestione delle funzioni/servizi trasferiti.

ART. 45 - NORME FINANZIARIE

1) L’Unione delibera entro 90 giorni dal proprio insediamento un piano di spesa autorizzatorio.
2) Per l'anno finanziario successivo alla sua costituzione è approvato il bilancio di previsione ed al contempo è approvato un piano di spesa da suddividere tra i Comuni in relazione ai criteri di cui al predente Titolo V

ART. 46 - RINVIO

1) Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

SCHEDA DELLE FIGURE PROFESSIONALI NECESSAIUE PER L'UNIONE

• Segretario dell’Unione
• Ragioniere dell’Unione
• Tecnico dell’Unione
• Responsabile amministrativo dell’Unione
• Revisore dei conti dell’Unione
• Un Assessore delegato al consiglio Direttivo
• n.4 integrazioni di 18 ore a contrattisti dell’Unione
• Rapporti occasionali o Co.Co.Co. (secondo le necessità e compatibilmente con le risorse disponibili)